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Nuova paesaggistica semplificata per impianti

E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DPR31/2017 che riforma l’autorizzazione paesaggistica semplificata che riguarda anche l’installazione di impianti e in certa misura completa il nuovo decreto del dicembre scorso sul riordino dei titoli edilizi.

Com’è noto le installazioni di impianti sulle coperture degli edifici, le facciate o sulle pertinenze degli stessi, possono essere assoggettate ad una valutazione paesaggistica qualora l’edificio ricada in zone vincolate o sia esso stesso vincolato.

Ignorare i vincoli paesaggistici è un reato punibile col ripristino o una sanzione.

Il nuovo decreto individua 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e 42 soggetti ad autorizzazione semplificata, in quanto considerati di lieve impatto .

In sintesi sono escluse dall’autorizzazione paesaggistica :

  • Le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici.
  • Le installazioni di impianti tecnologici come condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio purche’ effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purche’ si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) …
  • installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, non ricadenti fra quelli immobili ed aree di notevole interesse pubblico citati nel art 136 del codice dei beni culturali e dei paesaggi.

Richiedono invece l’autorizzazione semplificata :

  • L’ installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita’ esterna, caldaie,  su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, oppure si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati come immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale.
  • L’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • L’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

Si noti che l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi sopracitati «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti (ad esempio degli enti locali) ma non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi.

A tal riguardo si faccia riferimento ai casi del Dlgs 222-2016 al quale gli enti locali devono adeguarsi entra il prossimo giugno