Nella Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, tra le novità presenti una riguarda i sistemi di accumulo abbinati a impianti fotovoltaici per i quali l’Agenzia delle entrate ha precisato che anche gli accumuli elettrici asserviti ad un impianto fotovoltaico possono godere della detrazioni fiscali irpef sulle ristrutturazioni (50%) : “l’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso”.
In contemporanea ail Ministero dello sviluppo economico ha modificato la propria interpretazione per fare rentrare gli impianti FV nelle agevolazioni della Legge Sabatini per le imprese, limitandola:
Fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto fotovoltaico, per le imprese che svolgono attività diverse dalla produzione di energia l’acquisto di un impianto fotovoltaico deve far parte di un investimento in beni strumentali all’attività svolta configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento comunitario di riferimento.
Ciò premesso, l’acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.