Dopo settimane carnevalesche dove gli organi d’informazione hanno raccontato tutto e il contrario di tutto, è stata finalmente pubblicata la conversione in Legge del “Decreto blocca cessioni” del 16 febbraio scorso…con la conferma dello stop definitivo ma con alcune novità:
Per il 110% sulle unifamiliari la data ultima di sostenimento delle spese del 31 marzo 2023 è adesso spostata al 30 settembre 2023.
Sono stati definiti i documenti utili alle banche per sollevarle dalla responsabilità solidale… e l’elenco è di gran lunga inferiore a quello che gli stessi istituti hanno chiesto negli ultimi 18 mesi agli installatori.
La cessione del credito potrà essere ancora effettuata per :
- I lavori per il superamento delle barriere architettoniche
- i lavori effettuati da IACP, cooperative e terzo settore
- i lavori su edifici danneggiati da terremoti o da eventi naturali in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza da settembre 2022
Potranno ancora usufruire della cessione del credito con sconto in fattura i lavori soggetti al superbonus per i quali prima del 16 febbraio :
- Abbiano presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, per gli edifici diversi dai condomini;
- Per i condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e sia presentata la Cilas
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo
Analoga possibilità per i lavori bonus casa e l’ecobonus dove prima del 16 febbraio:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove richiesto;
- per gli interventi in edilizia libera, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso non risultino ad oggi ancora versati acconti, la data dell’inizio dei lavori o della stipula dell’accordo deve essere comunque attestata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;