In Lombardia sono entrate in vigore le modifiche alle “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili”.
Per gli impianti termici civili di potenza utile nominale complessiva superiore o uguale a 116,3 kW, con uno o più generatori di età superiore a quindici anni, l’attività di ispezione da parte delle Autorità competenti prevederà anche la diagnosi energetica (non più il rendimento globale medio stagionale soltanto)…a meno che:
- non si opti per la sostituzione del generatore con un modello più efficiente
oppure
- esista già una diagnosi datata non oltre i 5 anni precedenti.
Nella diagnosi è previsto che, qualora il condominio non abbia installato la contabilizzazione basandosi su di una relazione sottoscritta oltre 5 anni prima della data dell’ispezione, sia necessario aggiornare la relazione stessa seguendo le indicazioni della norma UNI TS 11819.
La mancata presentazione della diagnosi implica l’obbligo di provvedere alla sostituzione del generatore entro i successivi 90 giorni, il cui relativo inadempimento è soggetto a sanzione .
Si faccia attenzione al fatto che la recente delibera modifica anche alcuni passaggi per gli impianti a biomassa poichè:
- E’ stato eliminato il requisito dell’alimentazione automatica, previsto per gli impianti con potenza al focolare superiore a 15 kW
- E’ stato rivisto il codice rifiuto della fuliggine
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